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VIA
E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO |
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L’attuale
situazione normativa
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noto
il nostro Paese non ha ancora pienamente
adempiuto alla normativa comunitaria in
materia di VIA (il ddl giace in parlamento
da anni) e l’attuale normativa vigente
in materia di VIA di competenza statale
non prevede forme di partecipazione del
pubblico oltre quelle delle mere
osservazioni , con l’eccezione della VIA
per centrali termoelettriche che prevede
l’Inchiesta Pubblica (allegato IV dpcm
27/12/1988). Nonostante ciò la nuova
direttiva UE 97/11 come pure proposta di
direttiva sulla VIA per i piani e i
programmi (c.d. VIA strategica)
individuano forme di partecipazione del
pubblico più adeguate ed articolate e lo
stesso ddl nazionale citato introduce
esplicitamente l’Inchiesta Pubblica
nella procedure di VIA di competenza
statale. Come è noto ed a prescindere
dall’approvazione del suddetto ddl da
parte del nostro Parlamento una recente
sentenza della Corte di Giustizia e
relativa Circolare Ministero Ambiente
hanno affermato la immediata applicabilità
per le Regioni della nuova direttiva sulla
VIA 97/11 .
A queste elementi occorre aggiungere che
la proposta di direttiva sul diritto di
accesso alle informazioni ambientali come
pure la convenzione di Aarhus
(recentemente il Parlamento ha autorizzato
la sua ratifica da parte dell’Italia)
tendono ad affermare una visione della
partecipazione del pubblico non più
fondata sul semplice diritto ad essere
informati sulle decisioni della P.A. ma
sulla possibilità di partecipare alle
decisioni della P.A. fin dal momento in
cui iniziano a formarsi . Nella stessa
direzione si veda anche la recente
proposta di direttiva che prevede
l’adeguamento della normativa
comunitaria sulla VIA ai principi della
sopra citata Convenzione di Aarhus.
Potremmo dire che la più recente
normativa comunitaria tende a passare
dalla partecipazione informata alla
partecipazione attiva e/o decisionale.
A quanto sopra occorre infine aggiungere
che l’Amministrazione Comunale della
Spezia ha attivato da tempo il processo di
A21 . Come è noto tale processo è
fondato sul principio della responsabilità
condivisa in relazione alle questioni
dello sviluppo sostenibile locale.
La partecipazione nella nuova direttiva
sulla via per i piani e programmi
direttiva 2001/42/ce del 27 giugno 2001 |
| Principi
generali in materia di partecipazione |
La
presente direttiva ha carattere
procedurale e le sue disposizioni
dovrebbero essere integrate nelle
procedure esistenti negli Stati membri o
incorporate in procedure. Allo scopo di
contribuire ad una maggiore trasparenza
dell'iter decisionale nonché allo scopo
di garantire la completezza e
l'affidabilità delle informazioni su cui
poggia la valutazione,occorre stabilire
che le autorità responsabili per
l'ambiente ed il pubblico siano consultate
durante la valutazione dei piani e dei
programmi e che vengano fissate scadenze
adeguate per consentire un lasso di tempo
sufficiente per le consultazioni,compresa
la formulazione di pareri.
Nel caso in cui l'attuazione di un piano o
i un programma elaborato in uno Stato
membro possa avere effetti significativi
sull'ambiente di altri Stati membri,si
dovrebbe prevedere che gli Stati membri
interessati procedano a consultazioni e
che le autorità interessate ed il
pubblico siano informate e possano
esprimere il loro parere .
Il rapporto ambientale e i pareri espressi
dalle autorità interessate e dal
pubblico,nonché i risultati delle
consultazioni transfrontaliere dovrebbero
essere presi in considerazione durante la
preparazione del piano o del programma e
prima della sua adozione o prima di
avviarne l'iter legislativo.
Gli Stati membri dovrebbero provvedere
affinché, quando è adottato un piano o
programma,le autorità interessate ed il
pubblico siano informate e siano messi a
loro disposizione dati pertinenti. |
| Definizione
di valutazione ambientale dei piani
partecipata |
Per
«valutazione ambientale »s'intende
l'elaborazione di un rapporto di impatto
ambientale,lo svolgimento di
consultazioni,la valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle
consultazioni nell'iter decisionale e la
messa a disposizione delle informazioni
sulla decisione a norma degli articoli a 4
a 9.
La valutazione ambientale deve essere
effettuata durante la fase preparatoria
del piano o del programma ed anteriormente
alla sua adozione o all'avvio della
relativa procedura legislativa.
Gli Stati membri fanno in modo che le
conclusioni adottate per la valutazione
ambientale, comprese le motivazioni della
mancata richiesta di una valutazione
ambientale siano messe a disposizione del
pubblico. |
| Contenuto
del Rapporto Ambientale |
| Il
Rapporto Ambientale relativo ai Piani e
Programmi dovrà contenere anche una
sintesi non tecnica delle informazioni
richieste dall’allegato I alla presente
direttiv . |
| Definizione
di pubblico |
| Per
«pubblico »s'intendono una o più
persone fisiche o giuridiche,secondo la
normativa o la prassi nazionale,e le loro
associazioni,organizzazioni o gruppi. |
| Procedura
di consultazione del pubblico |
La
proposta di piano o i programma ed il
rapporto ambientale redatto a norma
dell'articolo 5 devono essere messi a
disposizione del pubblico.
Il pubblico deve disporre tempestivamente
di un'effettiva opportunità di esprimere
in termini congrui il proprio parere sulla
proposta di piano o i programma e sul
rapporto ambientale che la
accompagna,prima dell'adozione del piano o
del programma o dell'avvio della relativa
procedura legislativa.
Gli Stati membri individuano i settori del
pubblico partecipante ,compresi i settori
del pubblico che sono interessati
dall'iter decisionale nell'osservanza
della presente direttiva o che ne sono o
probabilmente ne verranno toccati,
includendo le pertinenti organizzazioni
non governative quali quelle che
promuovono la tutela dell'ambiente e altre
organizzazioni interessate.
Gli Stati membri determinano le specifiche
modalità per l'informazione e la
consultazione delle autorità e del
pubblico.
In fase di preparazione del piano o del
programma e prima della sua adozione o
dell'avvio della relativa procedura
legislativa si prendono in considerazione
il rapporto ambientale nonché i pareri
espressi attraverso la consultazione del
pubblico. |
| Informazioni
circa la decisione |
Gli
Stati membri assicurano che
dell’avvenuta adozione del piano o
programma il pubblico sia informato e che
venga messo a sua disposizione :
a)il piano o il programma adottato;
b)una dichiarazione di sintesi in cui si
illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano
o programma e come si è tenuto conto, dei
pareri espressi dal pubblico e dei
risultati delle consultazioni avviate
,nonché le ragioni per le quali è stato
scelto il piano o il programma
adottato,alla luce delle alternative
possibili che erano state individuate;
c)le misure adottate in merito al
monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 :
al fine di valutare ex post gli effetti
ambientali significativi dell'attuazione
dei piani e dei programmi al fine, tra
l'altro,di individuare tempestivamente gli
effetti negativi imprevisti e essere in
grado di adottare le misure correttive che
ritengono opportune. |
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| L’Evoluzione
della normativa a livello UE sulla
partecipazione alla VIA |
| La
nuova direttiva UE |
| Ci
si riferisce alla proposta di direttiva
del parlamento europeo e del consiglio che
prevede la partecipazione dei cittadini
alla stesura di determinati piani e
programmi in materia ambientale e modifica
le direttive 85/337/cee e 96/61/ce del
consiglio ( gazzetta ufficiale delle
comunità europee serie c n. 154 del
29/5/2001) |
| Finalità
della proposta di direttiva |
introdurre
obblighi minimi , che gli stati membri
dovranno disciplinare con precisione, a
favore della partecipazione del pubblico
nelle procedure di elaborazione e
approvazione dei piani e programmi a
rilevanza ambientale
adeguare le direttive 85/337 (VIA su
progetti) e 96/61 ( disciplina della
autorizzazione integrata) alla Convenzione
di Aarhus (Convenzione sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e
l’accesso alla giustizia in materia
ambientale con due allegati fatta ad
Aarhus il 25/6/1998 e recentemente
ratificata dall’Italia con legge
16/3/2001 n. 108 - Supplemento ordinario
n. 80 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del
11/4/2001)
La nuova direttiva dovrà essere attuata
dagli stati membri entro il 31/12/2002 |
| Un
nuovo modello di partecipazione per i
piani e programmi |
| Definizione
dei soggetti della partecipazione |
La
direttiva fornisce una definizione di
partecipanti come "una o più persone
fisiche o giuridiche nonché, ai sensi
della legislazione o prassi nazionale, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi
di tali persone".
Incentivata tale partecipazione, in
particolare quella di associazioni,
organizzazioni e gruppi, e segnatamente di
organizzazioni non governative che
promuovono la protezione dell'ambiente. |
| Piani
e Programmi per cui gli Stati devono
assicurare la partecipazione |
1.
Piani regionali per la gestione dei
rifiuti anche in relazione alla parte
sulla gestione degli imballaggi e dei
rifiuti da imballaggi (articolo 22 dlgs
22/1997)
Programmi per ridurre l’impatto
ambientale delle pile e gli accumulatori
(articolo 8 D.M. 20/11/1997 n. 476)
Programmi d’azione per la tutela e il
risanamento delle acque
dall’inquinamento da nitrati di origine
agricola nelle zone dichiarate vulnerabili
ai sensi dell’articolo 19 dlgs 152/1999
Piani di azione per ridurre il rischio di
superamento di valori limite e sogli di
allarme ex dlgs 351/1999 articolo 7 nonché
di quelli ex Direttiva 1999/30 articolo 3
comma 4 (biossido di zolfo) e articolo 5
commi 4 e 5 (particelle)
Piani di adeguamento e riassetto delle
discariche esistenti al momento
dell’entrata in vigore della direttiva
93/31/CE (non ancora attuata
dall’Italia) |
| Modalità
minime di partecipazione |
a)
i cittadini siano informati, attraverso un
pubblico avviso oppure in altra forma
adeguata, di eventuali proposte relative a
tali piani o programmi o al loro riesame e
affinché le informazioni relative a tali
proposte siano rese accessibili ai
cittadini stessi;
b) i cittadini possano esprimere
osservazioni e pareri prima che vengano
adottate decisioni sui piani e sui
programmi;
c) nelle decisioni si tenga debitamente
conto delle risultanze della
partecipazione dei cittadini.
Vengono fissate scadenze adeguate che
garantiscano che vi sia il tempo
sufficiente per espletare ciascuna delle
varie fasi della partecipazione dei
cittadini di cui al presente articolo. |
| Modifiche
alla direttiva 85/337 via sui progetti |
| Definizione
di cittadini e cittadini interessati |
| cittadini
: |
| una
o più persone fisiche o giuridiche nonché,
ai sensi della legislazione o prassi
nazionale, le associazioni, le
organizzazioni o i gruppi di tali persone; |
| cittadini
interessati |
| cittadini
che subiscano o possano subire gli effetti
della procedura di autorizzazione o che
vantino interessi rispetto a tale
procedura; ai fini della presente
definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione
dell'ambiente e che soddisfano le
disposizioni di diritto nazionale si
considerano portatrici di siffatti
interessi.» |
| Nuove
modalità di partecipazione al giudizio di
VIA |
Viene
rafforzato , con la modifica proposta, il
principio della partecipazione dei
cittadini prima della decisione finale .
In particolare si passa dalla necessità
di informare il cittadino in un termine
ragionevole (attuale stesura) a quella di
offrire ai cittadini efficaci e tempestive
occasioni di partecipare alla procedura
autorizzativi (leggi giudizio di
compatibilità ambientale nella attuale
dizione della normativa nazionale sulla
VIA)
Inoltre con le modifiche introdotte i
cittadini devono essere informati,
attraverso un pubblico avviso oppure in
altra forma adeguata, in una fase precoce
della procedura di autorizzazione o, al più
tardi, non appena sia possibile fornire le
informazioni, sui seguenti aspetti:
a) la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto
ad una procedura di valutazione
dell'impatto ambientale ed, eventualmente,
che sia applicabile l'articolo 7 (VIA per
progetti ad impatto transfrontaliero) ;
c) informazioni sulle autorità competenti
per l'adozione della decisione o dalle
quali può essere ottenuta l'informazione
o alle quali possono essere presentati
osservazioni o quesiti;
d) la natura delle decisioni ipotizzabili
o dell'eventuale progetto di decisione;
e) le eventuali informazioni relativa al
contenuto dello studio di impatto
ambientale ;
f) i principali rapporti e consulenze
pervenuti alla o alle autorità competenti
nel corso della procedura di
autorizzazione, compresi eventuali pareri
espressi sulla domanda dalle autorità
consultate ;
g) l'indicazione dei tempi e del luogo in
cui può essere ottenuta l'informazione e
le modalità alle quali essa è resa
disponibile;
h) le modalità precise della
partecipazione dei cittadini
Infine si afferma il principio generale
che la partecipazione del pubblico non può
essere rimossa con la scusa
dell’appesantimento della procedura .
Infatti la nuova direttiva afferma in
proposito che "Gli Stati membri
stabiliscono le modalità precise di
informazione dei cittadini (ad esempio
mediante avvisi affissi entro una certa
area o mediante pubblicazione nei giornali
locali) e di consultazione dei cittadini
interessati (ad esempio per iscritto o
tramite indagini pubbliche). Vengono
fissate scadenze adeguate che garantiscano
che vi sia il tempo sufficiente per
espletare ciascuna delle varie fasi di cui
al presente articolo". |
| Procedura
speciale per i ricorsi contro il giudizio
di VIA |
| Secondo
la nuova direttiva : “ Gli Stati membri
provvedono, nel quadro del proprio
ordinamento giuridico nazionale, affinché
i cittadini interessati possano valersi di
una procedura di ricorso dinanzi ad un
organo giurisdizionale o un altro organo
istituito dalla legge, per contestare la
legittimità sostanziale o procedurale di
qualsiasi decisione, atto od omissione
soggetti alle disposizioni sulla
partecipazione dei cittadini stabilite
dalla presente direttiva. Tale procedura
deve essere celere e non eccessivamente
onerosa” . Questa novità potrebbe
essere interpretata nel senso di applicare
anche per i ricorsi contro le decisioni
sulla VIA la procedura accelerata previsto
per i ricorsi di fronte alla giustizia
amministrativa (TAR e Consiglio di Stato)
, in relazione al diritto di accesso ex
legge 241/1990. Questa ultima procedura
prevede una decisione della controversia
entro 30 giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso. |