Circolo Nuova Ecologia - Legambiente La Spezia

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VIA E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

L’attuale situazione normativa 

noto il nostro Paese non ha ancora pienamente adempiuto alla normativa comunitaria in materia di VIA (il ddl giace in parlamento da anni) e l’attuale normativa vigente in materia di VIA di competenza statale non prevede forme di partecipazione del pubblico oltre quelle delle mere osservazioni , con l’eccezione della VIA per centrali termoelettriche che prevede l’Inchiesta Pubblica (allegato IV dpcm 27/12/1988). Nonostante ciò la nuova direttiva UE 97/11 come pure proposta di direttiva sulla VIA per i piani e i programmi (c.d. VIA strategica) individuano forme di partecipazione del pubblico più adeguate ed articolate e lo stesso ddl nazionale citato introduce esplicitamente l’Inchiesta Pubblica nella procedure di VIA di competenza statale. Come è noto ed a prescindere dall’approvazione del suddetto ddl da parte del nostro Parlamento una recente sentenza della Corte di Giustizia e relativa Circolare Ministero Ambiente hanno affermato la immediata applicabilità per le Regioni della nuova direttiva sulla VIA 97/11 .

A queste elementi occorre aggiungere che la proposta di direttiva sul diritto di accesso alle informazioni ambientali come pure la convenzione di Aarhus (recentemente il Parlamento ha autorizzato la sua ratifica da parte dell’Italia) tendono ad affermare una visione della partecipazione del pubblico non più fondata sul semplice diritto ad essere informati sulle decisioni della P.A. ma sulla possibilità di partecipare alle decisioni della P.A. fin dal momento in cui iniziano a formarsi . Nella stessa direzione si veda anche la recente proposta di direttiva che prevede l’adeguamento della normativa comunitaria sulla VIA ai principi della sopra citata Convenzione di Aarhus. 

Potremmo dire che la più recente normativa comunitaria tende a passare dalla partecipazione informata alla partecipazione attiva e/o decisionale. 

A quanto sopra occorre infine aggiungere che l’Amministrazione Comunale della Spezia ha attivato da tempo il processo di A21 . Come è noto tale processo è fondato sul principio della responsabilità condivisa in relazione alle questioni dello sviluppo sostenibile locale.

La partecipazione nella nuova direttiva sulla via per i piani e programmi
direttiva 2001/42/ce del 27 giugno 2001 
Principi generali in materia di partecipazione 
La presente direttiva ha carattere procedurale e le sue disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure. Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione,occorre stabilire che le autorità responsabili per l'ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni,compresa la formulazione di pareri. 
Nel caso in cui l'attuazione di un piano o i un programma elaborato in uno Stato membro possa avere effetti significativi sull'ambiente di altri Stati membri,si dovrebbe prevedere che gli Stati membri interessati procedano a consultazioni e che le autorità interessate ed il pubblico siano informate e possano esprimere il loro parere . 
Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico,nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviarne l'iter legislativo. 
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, quando è adottato un piano o programma,le autorità interessate ed il pubblico siano informate e siano messi a loro disposizione dati pertinenti.
Definizione di valutazione ambientale dei piani partecipata
Per «valutazione ambientale »s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale,lo svolgimento di consultazioni,la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli a 4 a 9. 

La valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.

Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate per la valutazione ambientale, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale siano messe a disposizione del pubblico.
Contenuto del Rapporto Ambientale 
Il Rapporto Ambientale relativo ai Piani e Programmi dovrà contenere anche una sintesi non tecnica delle informazioni richieste dall’allegato I alla presente direttiv .
Definizione di pubblico
Per «pubblico »s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche,secondo la normativa o la prassi nazionale,e le loro associazioni,organizzazioni o gruppi.
Procedura di consultazione del pubblico 
La proposta di piano o i programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione del pubblico.

Il pubblico deve disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o i programma e sul rapporto ambientale che la accompagna,prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.

Gli Stati membri individuano i settori del pubblico partecipante ,compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.

Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.

In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale nonché i pareri espressi attraverso la consultazione del pubblico.
Informazioni circa la decisione
Gli Stati membri assicurano che dell’avvenuta adozione del piano o programma il pubblico sia informato e che venga messo a sua disposizione : 

a)il piano o il programma adottato;

b)una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, dei pareri espressi dal pubblico e dei risultati delle consultazioni avviate ,nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato,alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c)le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 : al fine di valutare ex post gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro,di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. 
L’Evoluzione della normativa a livello UE sulla partecipazione alla VIA
La nuova direttiva UE 
Ci si riferisce alla proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/cee e 96/61/ce del consiglio ( gazzetta ufficiale delle comunità europee serie c n. 154 del 29/5/2001) 
Finalità della proposta di direttiva 
introdurre obblighi minimi , che gli stati membri dovranno disciplinare con precisione, a favore della partecipazione del pubblico nelle procedure di elaborazione e approvazione dei piani e programmi a rilevanza ambientale 
adeguare le direttive 85/337 (VIA su progetti) e 96/61 ( disciplina della autorizzazione integrata) alla Convenzione di Aarhus (Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale con due allegati fatta ad Aarhus il 25/6/1998 e recentemente ratificata dall’Italia con legge 16/3/2001 n. 108 - Supplemento ordinario n. 80 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11/4/2001) 
La nuova direttiva dovrà essere attuata dagli stati membri entro il 31/12/2002
Un nuovo modello di partecipazione per i piani e programmi 
Definizione dei soggetti della partecipazione 
La direttiva fornisce una definizione di partecipanti come "una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone".

Incentivata tale partecipazione, in particolare quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente.
Piani e Programmi per cui gli Stati devono assicurare la partecipazione 
1. Piani regionali per la gestione dei rifiuti anche in relazione alla parte sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi (articolo 22 dlgs 22/1997) 

Programmi per ridurre l’impatto ambientale delle pile e gli accumulatori (articolo 8 D.M. 20/11/1997 n. 476) 
Programmi d’azione per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento da nitrati di origine agricola nelle zone dichiarate vulnerabili ai sensi dell’articolo 19 dlgs 152/1999 
Piani di azione per ridurre il rischio di superamento di valori limite e sogli di allarme ex dlgs 351/1999 articolo 7 nonché di quelli ex Direttiva 1999/30 articolo 3 comma 4 (biossido di zolfo) e articolo 5 commi 4 e 5 (particelle) 
Piani di adeguamento e riassetto delle discariche esistenti al momento dell’entrata in vigore della direttiva 93/31/CE (non ancora attuata dall’Italia) 
Modalità minime di partecipazione
a) i cittadini siano informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata, di eventuali proposte relative a tali piani o programmi o al loro riesame e affinché le informazioni relative a tali proposte siano rese accessibili ai cittadini stessi;

b) i cittadini possano esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;

c) nelle decisioni si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione dei cittadini. 

Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione dei cittadini di cui al presente articolo.
Modifiche alla direttiva 85/337 via sui progetti 
Definizione di cittadini e cittadini interessati 
cittadini : 
una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
cittadini interessati 
cittadini che subiscano o possano subire gli effetti della procedura di autorizzazione o che vantino interessi rispetto a tale procedura; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano le disposizioni di diritto nazionale si considerano portatrici di siffatti interessi.»
Nuove modalità di partecipazione al giudizio di VIA
Viene rafforzato , con la modifica proposta, il principio della partecipazione dei cittadini prima della decisione finale . In particolare si passa dalla necessità di informare il cittadino in un termine ragionevole (attuale stesura) a quella di offrire ai cittadini efficaci e tempestive occasioni di partecipare alla procedura autorizzativi (leggi giudizio di compatibilità ambientale nella attuale dizione della normativa nazionale sulla VIA) 

Inoltre con le modifiche introdotte i cittadini devono essere informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce della procedura di autorizzazione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) la domanda di autorizzazione;

b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7 (VIA per progetti ad impatto transfrontaliero) ;

c) informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;

d) la natura delle decisioni ipotizzabili o dell'eventuale progetto di decisione;

e) le eventuali informazioni relativa al contenuto dello studio di impatto ambientale ;

f) i principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel corso della procedura di autorizzazione, compresi eventuali pareri espressi sulla domanda dalle autorità consultate ;

g) l'indicazione dei tempi e del luogo in cui può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali essa è resa disponibile;

h) le modalità precise della partecipazione dei cittadini 

Infine si afferma il principio generale che la partecipazione del pubblico non può essere rimossa con la scusa dell’appesantimento della procedura . Infatti la nuova direttiva afferma in proposito che "Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione dei cittadini (ad esempio mediante avvisi affissi entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione dei cittadini interessati (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi di cui al presente articolo". 
Procedura speciale per i ricorsi contro il giudizio di VIA 
Secondo la nuova direttiva : “ Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i cittadini interessati possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini stabilite dalla presente direttiva. Tale procedura deve essere celere e non eccessivamente onerosa” . Questa novità potrebbe essere interpretata nel senso di applicare anche per i ricorsi contro le decisioni sulla VIA la procedura accelerata previsto per i ricorsi di fronte alla giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) , in relazione al diritto di accesso ex legge 241/1990. Questa ultima procedura prevede una decisione della controversia entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. 

Un mondo diverso è possibile