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EVOLUZIONE
VIA SUI PIANI |
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DIRETTIVA 2001/42/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
27 giugno 2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente (Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee del
21.7.2001 n. L 197) |
| Premessa |
Questa
nuova direttiva estende l’obbligo di VIA
a tutti i piani compresi quelli relativi
ai trasporti. Come si è scritto in
precedenza il PRP per i porti commerciali
marittimi è già sottoposto a VIA ex
legge 84/1994 che però si riferisce alla
VIA, di competenza statale, disciplinata
dalla normativa nazionale attuativa (anche
per la parte di disciplina della redazione
dello studio di impatto, della metodologia
di valutazione e del giudizio finale di
compatibilità ambientale) alla direttiva
85/337 e successiva modifiche relativa ai
progetti e alle opere non a strumenti di
pianificazione come il PRP .
Non a caso l’art. 6 del ddl (di
recepimento della direttiva sulla VIA
97/11 che ha modificato la direttiva
85/337) prevede un regime transitorio
nella valutazione ambientale dei piani e
programmi in attesa dell’entrata in
vigore della direttiva sulla VIA per piani
e programmi. Non solo ma sempre
l’articolo 6 del ddl all’ultimo comma
afferma che: "con decreto del
Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente,
nonché previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentite
le competenti Commissioni parlamentari,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono
disciplinate le modalità attraverso le
quali i principi della procedura di
valutazione dell'impatto per i progetti,
di cui alla presente legge, si applicano
alla valutazione e all'approvazione di
piani e di programmi di rilievo
nazionale". Risulta chiaro che le
norme tecniche che dovranno disciplinare
la VIA sui Piani e Programmi (come il PRP
dei porti commerciali marittimi) non
potranno essere quelle previste dalla VIA
sui progetti e le opere . Quindi è
auspicabile (al di la delle questioni di
stretta forma giuridica ) che , a
prescindere dal recepimento formale della
nuova direttiva 2001/42, che descriveremo
nei successivi paragrafi , la metodologia
da applicare alla VIA del PRP del Porto
della Spezia dovrà essere quella della
VAS e non certo quella della VIA sui
progetti e le opere.
Quanto sopra è peraltro coerente con la
già esaminata Circolare Ministero
dell’Ambiente del 8/10/1996 peraltro
emanata in tempi molto precedenti
all’approvazione della nuova direttiva
VAS. |
| I
caratteri generali della VAS ex direttiva
2001/42 |
1.
definizione di valutazione ambientale
strategica
La valutazione ambientale indica :
· la redazione di una dichiarazione di
impatto ambientale (ex allegato alla
proposta di direttiva)
· la realizzazione delle consultazioni
. la valutazione della dichiarazione
ambientale e dei risultati delle
consultazioni
2. Oggetto della Valutazione ambientale
Piani e programmi (è stata eliminata la
dizione limitativa "di assetto
territoriale" contenuta nella prima
stesura della proposta) con esclusione dei
soli piani e programmi destinati
esclusivamente a scopi difesa nazionale e
di protezione civile nonché piani e
programmi finanziari o di bilancio.
3.Obblighi generali
La valutazione ambientale deve essere
effettuata durante la fase preparatoria
del piano o del programma ed anteriormente
alla sua adozione o all’avvio della
relativa procedura legislativa.
4. Redazione di un Rapporto ambientale
Nel caso in cui sia necessaria una
valutazione ambientale deve essere redatto
un rapporto ambientale in cui siano
individuati,descritti e valutati gli
effetti significativi che l'attuazione del
piano o del programma potrebbe avere
sull'ambiente nonché le ragionevoli
alternative alla luce degli obiettivi e
dell'ambito territoriale del piano o del
programma.
L'allegato I riporta le informazioni da
fornire a tale scopo e che sono le
seguenti:
a)illustrazione dei contenuti, degli
obiettivi principali del piano o programma
e del rapporto con altri pertinenti piani
o programmi;
b)aspetti pertinenti dello stato attuale
dell'ambiente e sua evoluzione probabile
senza l'attuazione del piano o del
programma;
c)caratteristiche ambientali delle aree
che potrebbero essere significativamente
interessate;
d)qualsiasi problema ambientale esistente,
pertinente al piano o programma, ivi
compresi in particolare quelli relativi ad
aree di particolare rilevanza ambientale,
quali le zone designate ai sensi delle
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
e)obiettivi di protezione ambientale
stabiliti a livello
internazionale,comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al piano o al
programma, e il modo in cui, durante la
sua preparazione, si è tenuto conto di
detti obiettivi e i ogni considerazione
ambientale;
f)possibili effetti significativi (Detti
effetti devono comprendere quelli
secondari, cumulativi, sinergici, a
breve,medio e lungo termine,permanenti e
temporanei, positivi e negativi.)
sull'ambiente,compresi aspetti quali la
biodiversità, la popolazione,la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo,
l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i
beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il
paesaggio e l'interrelazione tra i
suddetti fattori;
g)misure previste per impedire, ridurre e
compensare nel modo più completo
possibile gli eventuali effetti negativi
significativi sull'ambiente
dell'attuazione del piano o del programma;
h)sintesi delle ragioni della scelta delle
alternative individuate e una descrizione
di come è stata effettuata la
valutazione, nonché le eventuali
difficoltà incontrate (ad esempio carenze
tecniche o mancanza di know-how) nella
raccolta delle informazioni richieste;
i)descrizione delle misure previste in
merito al monitoraggio ex post di cui
all'articolo 10;
j)sintesi non tecnica delle informazioni
di cui alle lettere precedenti.
5. Monitoraggio articolo 10 Direttiva
2001/42
Gli Stati membri controllano gli effetti
ambientali significativi dell'attuazione
dei piani e dei programmi al fine, tra
l'altro, di individuare tempestivamente
gli effetti negativi imprevisti e essere
in grado di adottare le misure correttive
che ritengono opportune. Al fine di
conformarsi al disposto del paragrafo 1,
possono essere impiegati, se del caso, i
meccanismi di controllo esistenti onde
evitare una duplicazione del monitoraggio. |
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