Circolo Nuova Ecologia - Legambiente La Spezia

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EVOLUZIONE VIA SUI PIANI

DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 21.7.2001 n. L 197) 

Premessa
Questa nuova direttiva estende l’obbligo di VIA a tutti i piani compresi quelli relativi ai trasporti. Come si è scritto in precedenza il PRP per i porti commerciali marittimi è già sottoposto a VIA ex legge 84/1994 che però si riferisce alla VIA, di competenza statale, disciplinata dalla normativa nazionale attuativa (anche per la parte di disciplina della redazione dello studio di impatto, della metodologia di valutazione e del giudizio finale di compatibilità ambientale) alla direttiva 85/337 e successiva modifiche relativa ai progetti e alle opere non a strumenti di pianificazione come il PRP . 
Non a caso l’art. 6 del ddl (di recepimento della direttiva sulla VIA 97/11 che ha modificato la direttiva 85/337) prevede un regime transitorio nella valutazione ambientale dei piani e programmi in attesa dell’entrata in vigore della direttiva sulla VIA per piani e programmi. Non solo ma sempre l’articolo 6 del ddl all’ultimo comma afferma che: "con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attraverso le quali i principi della procedura di valutazione dell'impatto per i progetti, di cui alla presente legge, si applicano alla valutazione e all'approvazione di piani e di programmi di rilievo nazionale". Risulta chiaro che le norme tecniche che dovranno disciplinare la VIA sui Piani e Programmi (come il PRP dei porti commerciali marittimi) non potranno essere quelle previste dalla VIA sui progetti e le opere . Quindi è auspicabile (al di la delle questioni di stretta forma giuridica ) che , a prescindere dal recepimento formale della nuova direttiva 2001/42, che descriveremo nei successivi paragrafi , la metodologia da applicare alla VIA del PRP del Porto della Spezia dovrà essere quella della VAS e non certo quella della VIA sui progetti e le opere. 

Quanto sopra è peraltro coerente con la già esaminata Circolare Ministero dell’Ambiente del 8/10/1996 peraltro emanata in tempi molto precedenti all’approvazione della nuova direttiva VAS.
I caratteri generali della VAS ex direttiva 2001/42 
1. definizione di valutazione ambientale strategica 

La valutazione ambientale indica : 

· la redazione di una dichiarazione di impatto ambientale (ex allegato alla proposta di direttiva) 

· la realizzazione delle consultazioni 

. la valutazione della dichiarazione ambientale e dei risultati delle consultazioni

2. Oggetto della Valutazione ambientale

Piani e programmi (è stata eliminata la dizione limitativa "di assetto territoriale" contenuta nella prima stesura della proposta) con esclusione dei soli piani e programmi destinati esclusivamente a scopi difesa nazionale e di protezione civile nonché piani e programmi finanziari o di bilancio. 

3.Obblighi generali 

La valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa. 

4. Redazione di un Rapporto ambientale 

Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati,descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. 

L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo e che sono le seguenti: 

a)illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

b)aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

c)caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

d)qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

e)obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e i ogni considerazione ambientale;

f)possibili effetti significativi (Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve,medio e lungo termine,permanenti e temporanei, positivi e negativi.) sull'ambiente,compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione,la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

g)misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

h)sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;

i)descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ex post di cui all'articolo 10;

j)sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.


5. Monitoraggio articolo 10 Direttiva 2001/42

Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. Al fine di conformarsi al disposto del paragrafo 1, possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.

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