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VIA e
PRP |
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La VIA sui piani e programmi
nella vigente normativa nazionale |
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Come è noto sia la DIR 85/337 che la normativa
nazionale non prevedono l?applicazione della VIA
alle procedure di programmazione, ai piani
territoriali, ai programmi economici. Il nuovo
allegato II ex DIR 97/11 allarga però l?oggetto
della VIA ai progetti di sviluppo delle zone
industriali ed ai progetti di riassetto urbano
compresa la costruzione di centri commerciali ai
quali potrebbe attribuirsi la natura di piani
particolareggiati o di zona (si veda in tal senso
l?allegato B al dpr 12/4/1996) . |
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Quanto sopra non significa un impedimento assoluto
per la legislazione nazionale di applicare la VIA
ai Piani. Infatti la DIR ha scelto di non
occuparsi dei Piani solo per rinviarne la
disciplina alla legislazione nazionale. Questo per
: "le difficoltà di una disciplina
comunitaria in una materia quale la pianificazione
territoriale molto diversificata nei vari
Stati" (parere del Comitato Economico Sociale
della CEE). |
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Attualmente il Dpcm 27/12/1988 fa riferimento agli
strumenti di pianificazione relativamente alla
redazione dello studio di impatto ambientale .
Infatti secondo l?art. 3 del suddetto Dpcm: |
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1. Il quadro di riferimento programmatico per lo
studio di impatto ambientale fornisce gli elementi
conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata
e gli atti di pianificazione e programmazione
territoriale e settoriale. Tali elementi
costituiscono parametri di riferimento per la
costruzione del giudizio di compatibilità
ambientale di cui all'art. 6. È comunque escluso
che il giudizio di compatibilità ambientale abbia
ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di
pianificazione e programmazione, nonché la
conformità dell'opera ai medesimi. |
2. Il quadro di riferimento programmatico in
particolare comprende:
a) la descrizione del progetto in relazione agli
stati di attuazione degli strumenti pianificatori,
di settore e territoriali, nei quali è
inquadrabile il progetto stesso; per le opere
pubbliche sono precisate le eventuali priorità
ivi predeterminate;
b) la descrizione dei rapporti di coerenza del
progetto con gli obiettivi perseguiti dagli
strumenti pianificatori......"
Infine secondo l?art. 4.4 del Dpcm 27/12/1988 il
quadro progettuale dello studio di impatto deve
indicare , tra l?altro: le norme e prescrizioni
di strumenti urbanistici, piani paesistici e
territoriali e piani di settore. |
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Con Circolare del 8/10/1996 n. GAB/96/15326 (G.U.
277/1996) il Ministero ha svolto una serie di
precisazioni sul rapporto tra VIA e strumenti di
pianificazione. In particolare il Ministero parte
dall?assunto che se la VIA ha la funzione di
prevenire le scelte di forte impatto ambientale ,
la stessa non possa essere limitata alla
compatibilità o meno del progetto, di volta in
volta oggetto di esame, con l?ambiente sul quale
esso viene specificamente ad incidere. Secondo il
Ministero pur non prevedendo l?attuale normativa
statale la VIA sui Piani appare indiscutibile la
necessità di non trascurare gli impatti sinergici
di più progetti nonché le ipotesi alternative al
progetto presentato , laddove questi due ultimi
elementi sarebbero evidenziati da una collocazione
procedurale della VIA a monte nelle fasi di piano
e programma. |
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Sempre secondo il Ministero è ben vero che allo
stato attuale della normativa, il giudizio di
compatibilità ambientale non può avere ad
oggetto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988, i contenuti degli atti di
pianificazione e programmazione, ma ciò sembra
significare esclusivamente che il Ministero
dell'ambiente non può, in sede di V.I.A.,
incidere direttamente su tali contenuti imponendo
prescrizioni che vadano in contrasto con tali
strumenti primari. Rientra, invece, nell'ambito di
valutazione, proprio della V.I.A., il giudizio
circa la non accettabilità dello specifico
progetto, sotto il profilo ambientale, ove siano
ipotizzabili scelte diverse, ancorché la loro
concreta realizzazione richieda un intervento a
monte sugli strumenti di piano e di programmazione
in atto. |
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Un siffatto quadro ricostruttivo, che appare
coerente con i principi informatori della V.I.A.
sia a livello comunitario, sia sotto il profilo
concettuale e logico dell'istituto, non appare
scalfito dalla circostanza che, in base all'art.
3, primo comma, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, gli atti
di pianificazione e programmazione territoriale e
settoriale "costituiscono parametri di
riferimento per la costruzione del giudizio di
compatibilità ambientale". |
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Tale previsione, infatti non può essere
interpretata nel senso che il potere di
valutazione ambientale sia un potere preordinato
esclusivamente a muoversi nell'ambito degli
strumenti primari, e debba limitarsi, quindi alla
verifica di compatibilità delle specifiche
soluzioni progettuali con l'ambiente nel quale, in
base alla pianificazione, l'opera sia comunque
destinata a collocarsi, ove coerente con detta
pianificazione. Infatti una siffatta riduttiva
visione della V.I.A. appare inconciliabile con
l'altra previsione, anch'essa contenuta nello
stesso art. 3, terzo comma, secondo la quale il
quadro di riferimento programmatico deve
descrivere "le eventuali disarmonie di
previsioni contenute in distinti strumenti
programmatici". Tale indicazione, infatti,
non avrebbe alcuna utilità concreta se non
riguardata alla luce del potere del Ministro
dell'ambiente di valutare, in sede di V.I.A., le
possibili soluzioni alternative, anche svincolate
dallo strumento di pianificazione nel quale
l'opera progettata si inserisce. |
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Circolare 30 marzo 1990 (G.U. 87/1990) : Piani
regolatori porti marittimi |
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Assoggettabilità alla procedura dello impatto
ambientale (art. 6 legge 349/1989) dei progetti
riguardanti i porti marittimi di seconda
categoria, classi II, III e IV (ridefiniti dalla
legge 84/1994 vedi paragrafo successivo). Si
ricorda che i porti marittimi rientrano nelle
opere di cui all?allegato I della DIR 85/337
(anche nella versione riformata ex DIR 97/11) . |
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In particolare, secondo la Circolare, sono
sottoponibile alla VIA anche le più recenti
innovazioni tecnico-operative in materia di
portualità che vengono realizzate in conseguenza
della continua evoluzione della tecnica e dei
traffici marittimi (i cosiddetti
"terminali" di materie energetiche
carboni, petroli, gas, o di merci varie
trasportate in "containers", ed i
cosiddetti porti industriali, sorti al servizio e
per le necessità di importazione ed esportazione
di stabilimenti dell'industria pesante soprattutto
siderurgia o di altre industrie massive ed
estrattive potassa, soda, pomice, cemento ecc. o
di industrie chimiche). |
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Non è rilevante, secondo il parere del Consiglio
di Stato (nota 11 agosto 1989, n. 3324), che le
funzioni amministrative concernenti i porti di
seconda categoria II, III e IV classe siano state
trasferite alle Regioni con l'art. 2, comma
secondo, lettera g), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 8/72 (v. anche art. 88 del
decreto del Presidente della Repubblica n.
616/77). Infatti l'art. 2, comma primo, lettera
h), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377, dispone che i
progetti dei porti commerciali marittimi devono
essere inoltrati per l'espletamento della
procedura di valutazione d'impatto ambientale
prima della concessione da parte dei ministri
competenti ed il successivo art. 8, comma quinto,
del decreto del presidente del Consiglio dei
ministri 27 dicembre 1988 prevede inoltre che la
comunicazione dello studio di impatto ambientale
per le opere di cui all'art. 1, comma primo,
lettera h), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, sia
resa all'Amministrazione competente. |
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Diverse considerazioni vanno, invece, svolte per i
cosiddetti "porti turistici" |
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Questi infatti, secondo l'interpretazione seguita
dall'organo consultivo, si differenziano da quelli
commerciali, destinati al ricovero ed approdo
delle navi mercantili, in quanto essi sono
destinati almeno precipuamente, perché un 25 per
cento dello spazio destinato all'ormeggio va di
regola destinato a rifugio anche di naviglio
diverso alla sosta ed al ricovero (spesso per
tempi superiori a quelli della navigazione) di
unità da di diporto, nonché ad attività
accessorie alla navigazione di tali unità.
Opportunamente quindi, secondo il Consiglio di
stato, la direttiva CEE 27 giugno 1985, n. 337, ha
disciplinato in modo diverso i "porti
commerciali marittimi" ed i "porti
turistici" introducendo i primi nell'allegato
1 (cioè tra i progetti che debbono formare
oggetto di valutazione), ed i secondi
nell'allegato 2 (cioè tra i progetti che formano
oggetto di valutazione "quando gli stati
membri ritengano che le loro caratteristiche lo
richiedono"). |
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Legge 28/1/1994 n. 84 "Riordino legislazione in
materia portuale" |
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L'art. 5 sottopone a VIA ex legge 349/1986 art.
6 i Piani regolatori portuali dei Porti marittimi
di rilevanza economica internazionale, nazionale,
regionale e interregionale. Si tratta di Piani
approvati dalla Regione previa adozione del
Comitato Portuale organo dell?Autorità Portuale
previa intesa con il Comune. |
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Si tratta della VIA secondo la procedura prevista
dalla normativa nazionale sopra descritta , visto
che il Dpcm 10/8/1988 n. 377 sottopone a VIA
nazionale :"i porti commerciali marittim"”,
questa ultima dizione è quindi precisata e
specificata dal suddetto art. 5.4 legge 84/1994. |
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Un discorso particolare meritano le opere di
grande infrastrutturazione di cui all?art. 5.9
della legge 84/1994 quali: " le costruzioni
di canali marittimi, di dighe foranee di difesa ,
di darsene , di bacini e di banchine , nonché
l?escavazione e l?approfondimento dei
fondali". Tali opere attualmente non sono
direttamente sottoponibili a VIA neppure regionale
anche se la legge regionale ligure sulla VIA
sottopone a VIA, genericamente:"dighe o altri
impianti destinati a trattenere le acque"
allegato II punto 46 L.R. 22/1994. In materia
rileva il recentissimo Dpr 12/4/1996 che da
attuazione alla DIR 85/337/CEE sulla VIA
relativamente alle opere ex allegato II , opere
per le quali la VIA era normata da varie legge
regionali . |
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Le Regioni dovranno entro 9 mesi
dalla pubblicazione del Dpr coordinare allo stesso
le vigenti leggi regionali. Ora il suddetto Dpr
12/4/1996 sottopone a VIA previa valutazione
preventiva di sottoponibilità , ex art. 1.4,
anche le opere di cui al punto 7 lettera n)
allegato B e cioè: "opere costiere destinate
a combattere l'erosione e lavori marittimi volti
a modificare la costa, mediante la costruzione di
dighe , moli ed altri lavori di difesa del
mare". Risulta chiaro come le suddette opere
se eseguite singolarmente dovranno essere
sottoposte a VIA indipendentemente dal Piano
regolatore del porto. |
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