Circolo Nuova Ecologia - Legambiente La Spezia

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VIA e PRP

La VIA sui piani e programmi nella vigente normativa nazionale 

Come è noto sia la DIR 85/337 che la normativa nazionale non prevedono l?applicazione della VIA alle procedure di programmazione, ai piani territoriali, ai programmi economici. Il nuovo allegato II ex DIR 97/11 allarga però l?oggetto della VIA ai progetti di sviluppo delle zone industriali ed ai progetti di riassetto urbano compresa la costruzione di centri commerciali ai quali potrebbe attribuirsi la natura di piani particolareggiati o di zona (si veda in tal senso l?allegato B al dpr 12/4/1996) .
Quanto sopra non significa un impedimento assoluto per la legislazione nazionale di applicare la VIA ai Piani. Infatti la DIR ha scelto di non occuparsi dei Piani solo per rinviarne la disciplina alla legislazione nazionale. Questo per : "le difficoltà di una disciplina comunitaria in una materia quale la pianificazione territoriale molto diversificata nei vari Stati" (parere del Comitato Economico Sociale della CEE). 
Attualmente il Dpcm 27/12/1988 fa riferimento agli strumenti di pianificazione relativamente alla redazione dello studio di impatto ambientale . Infatti secondo l?art. 3 del suddetto Dpcm: 
1. Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6. È comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi. 
2. Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende: 

a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate; 

b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori......"

Infine secondo l?art. 4.4 del Dpcm 27/12/1988 il quadro progettuale dello studio di impatto deve indicare , tra l?altro: le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore. 
Con Circolare del 8/10/1996 n. GAB/96/15326 (G.U. 277/1996) il Ministero ha svolto una serie di precisazioni sul rapporto tra VIA e strumenti di pianificazione. In particolare il Ministero parte dall?assunto che se la VIA ha la funzione di prevenire le scelte di forte impatto ambientale , la stessa non possa essere limitata alla compatibilità o meno del progetto, di volta in volta oggetto di esame, con l?ambiente sul quale esso viene specificamente ad incidere. Secondo il Ministero pur non prevedendo l?attuale normativa statale la VIA sui Piani appare indiscutibile la necessità di non trascurare gli impatti sinergici di più progetti nonché le ipotesi alternative al progetto presentato , laddove questi due ultimi elementi sarebbero evidenziati da una collocazione procedurale della VIA a monte nelle fasi di piano e programma.
Sempre secondo il Ministero è ben vero che allo stato attuale della normativa, il giudizio di compatibilità ambientale non può avere ad oggetto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, i contenuti degli atti di pianificazione e programmazione, ma ciò sembra significare esclusivamente che il Ministero dell'ambiente non può, in sede di V.I.A., incidere direttamente su tali contenuti imponendo prescrizioni che vadano in contrasto con tali strumenti primari. Rientra, invece, nell'ambito di valutazione, proprio della V.I.A., il giudizio circa la non accettabilità dello specifico progetto, sotto il profilo ambientale, ove siano ipotizzabili scelte diverse, ancorché la loro concreta realizzazione richieda un intervento a monte sugli strumenti di piano e di programmazione in atto.
Un siffatto quadro ricostruttivo, che appare coerente con i principi informatori della V.I.A. sia a livello comunitario, sia sotto il profilo concettuale e logico dell'istituto, non appare scalfito dalla circostanza che, in base all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale "costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale".
Tale previsione, infatti non può essere interpretata nel senso che il potere di valutazione ambientale sia un potere preordinato esclusivamente a muoversi nell'ambito degli strumenti primari, e debba limitarsi, quindi alla verifica di compatibilità delle specifiche soluzioni progettuali con l'ambiente nel quale, in base alla pianificazione, l'opera sia comunque destinata a collocarsi, ove coerente con detta pianificazione. Infatti una siffatta riduttiva visione della V.I.A. appare inconciliabile con l'altra previsione, anch'essa contenuta nello stesso art. 3, terzo comma, secondo la quale il quadro di riferimento programmatico deve descrivere "le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatici". Tale indicazione, infatti, non avrebbe alcuna utilità concreta se non riguardata alla luce del potere del Ministro dell'ambiente di valutare, in sede di V.I.A., le possibili soluzioni alternative, anche svincolate dallo strumento di pianificazione nel quale l'opera progettata si inserisce.
Circolare 30 marzo 1990 (G.U. 87/1990) : Piani regolatori porti marittimi
Assoggettabilità alla procedura dello impatto ambientale (art. 6 legge 349/1989) dei progetti riguardanti i porti marittimi di seconda categoria, classi II, III e IV (ridefiniti dalla legge 84/1994 vedi paragrafo successivo). Si ricorda che i porti marittimi rientrano nelle opere di cui all?allegato I della DIR 85/337 (anche nella versione riformata ex DIR 97/11) . 
In particolare, secondo la Circolare, sono sottoponibile alla VIA anche le più recenti innovazioni tecnico-operative in materia di portualità che vengono realizzate in conseguenza della continua evoluzione della tecnica e dei traffici marittimi (i cosiddetti "terminali" di materie energetiche carboni, petroli, gas, o di merci varie trasportate in "containers", ed i cosiddetti porti industriali, sorti al servizio e per le necessità di importazione ed esportazione di stabilimenti dell'industria pesante soprattutto siderurgia o di altre industrie massive ed estrattive potassa, soda, pomice, cemento ecc. o di industrie chimiche).
Non è rilevante, secondo il parere del Consiglio di Stato (nota 11 agosto 1989, n. 3324), che le funzioni amministrative concernenti i porti di seconda categoria II, III e IV classe siano state trasferite alle Regioni con l'art. 2, comma secondo, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 8/72 (v. anche art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77). Infatti l'art. 2, comma primo, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, dispone che i progetti dei porti commerciali marittimi devono essere inoltrati per l'espletamento della procedura di valutazione d'impatto ambientale prima della concessione da parte dei ministri competenti ed il successivo art. 8, comma quinto, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 prevede inoltre che la comunicazione dello studio di impatto ambientale per le opere di cui all'art. 1, comma primo, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, sia resa all'Amministrazione competente.
Diverse considerazioni vanno, invece, svolte per i cosiddetti "porti turistici"
Questi infatti, secondo l'interpretazione seguita dall'organo consultivo, si differenziano da quelli commerciali, destinati al ricovero ed approdo delle navi mercantili, in quanto essi sono destinati almeno precipuamente, perché un 25 per cento dello spazio destinato all'ormeggio va di regola destinato a rifugio anche di naviglio diverso alla sosta ed al ricovero (spesso per tempi superiori a quelli della navigazione) di unità da di diporto, nonché ad attività accessorie alla navigazione di tali unità. Opportunamente quindi, secondo il Consiglio di stato, la direttiva CEE 27 giugno 1985, n. 337, ha disciplinato in modo diverso i "porti commerciali marittimi" ed i "porti turistici" introducendo i primi nell'allegato 1 (cioè tra i progetti che debbono formare oggetto di valutazione), ed i secondi nell'allegato 2 (cioè tra i progetti che formano oggetto di valutazione "quando gli stati membri ritengano che le loro caratteristiche lo richiedono").
Legge 28/1/1994 n. 84 "Riordino legislazione in materia portuale"
L'art. 5 sottopone a VIA ex legge 349/1986 art. 6 i Piani regolatori portuali dei Porti marittimi di rilevanza economica internazionale, nazionale, regionale e interregionale. Si tratta di Piani approvati dalla Regione previa adozione del Comitato Portuale organo dell?Autorità Portuale previa intesa con il Comune.
Si tratta della VIA secondo la procedura prevista dalla normativa nazionale sopra descritta , visto che il Dpcm 10/8/1988 n. 377 sottopone a VIA nazionale :"i porti commerciali marittim"”, questa ultima dizione è quindi precisata e specificata dal suddetto art. 5.4 legge 84/1994. 
Un discorso particolare meritano le opere di grande infrastrutturazione di cui all?art. 5.9 della legge 84/1994 quali: " le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa , di darsene , di bacini e di banchine , nonché l?escavazione e l?approfondimento dei fondali". Tali opere attualmente non sono direttamente sottoponibili a VIA neppure regionale anche se la legge regionale ligure sulla VIA sottopone a VIA, genericamente:"dighe o altri impianti destinati a trattenere le acque" allegato II punto 46 L.R. 22/1994. In materia rileva il recentissimo Dpr 12/4/1996 che da attuazione alla DIR 85/337/CEE sulla VIA relativamente alle opere ex allegato II , opere per le quali la VIA era normata da varie legge regionali . 
Le Regioni dovranno entro 9 mesi dalla pubblicazione del Dpr coordinare allo stesso le vigenti leggi regionali. Ora il suddetto Dpr 12/4/1996 sottopone a VIA previa valutazione preventiva di sottoponibilità , ex art. 1.4, anche le opere di cui al punto 7 lettera n) allegato B e cioè: "opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe , moli ed altri lavori di difesa del mare". Risulta chiaro come le suddette opere se eseguite singolarmente dovranno essere sottoposte a VIA indipendentemente dal Piano regolatore del porto. 

Un mondo diverso è possibile