Circolo Nuova Ecologia - Legambiente La Spezia

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:: Risposta all'assessore Renzo Cozzani, 15/07/2003 
Nella zona di golfo perimetrata nel sito di Pitelli qualsiasi intervento che vada a toccare i suoli o fondali inquinati sia come messa in sicurezza o come bonifica dovrà rispettare i parametri del DM 471/1999, parametri che neppure la Conferenza dei Servizi presso il Ministero dell'Ambiente ha rispettato da cui le due ordinanze TAR e CdS e vedremo poi il merito. 
Neppure la procedura di abbattere del 10% il limite soglia dell'inquinamento, proposta dal Ministero dell'Ambiente a maggiore garanzia delle aree a mare, è stata contestata dall'Autorità Portuale, in pieno riconoscimento della applicabilità del decreto 471 al caso in esame. Se poi c'è qualcuno che ritiene di eliminare le aree a mare dal sito di Pitelli o ritiene che il decreto sulle bonifiche ambientali non si debba applicare alle aree a mare del sito di Pitelli facciamo presente che questi avrebbe dovuto opporsi al TAR del Lazio oppure farlo almeno presente in Conferenza dei Servizi, cosa che non è mai avvenuta. Ma riteniamo di dover andare oltre e spiegare ai cittadini che in tutta Italia i siti di bonifica prevedono le aree a mare prospicienti (decreto 468/2001 Allegato B): esempio PRIOLO comprende l'area marina antistante comprensiva delle aree portuali di Siracusa ed Augusta, come le altre aree a mare di PORTO MARGHERA, o l'area del litorale Vesuviano che addirittura si estende per 75 Km.
L'accusa secondo la quale gli ambientalisti affermano che nessun intervento è possibile prima della bonifica integrale del sito è infondata e dimostra una scarsa conoscenza della normativa oltre che del ricorso al TAR. Il punto vero è un altro ed è contenuto nell'articolo 11 del Decreto sulle bonifiche che prevede la possibilità che nel sito interessato dalla bonifica si possa procedere per fasi progettuali successive ma tenendo conto delle rigide procedure dettate dal suddetto articolo 11 e dall'allegato 4. 
Esistono gli spazi e gli strumenti per fare gli interventi, quindi è una balla messa in giro per fare del terrorismo ideologico quella secondo cui le ordinanze della magistratura amministrativa avrebbero bloccato ogni progetto futuro. 
Ma la cosa più grave che dimentica l'articolo di Cozzani è la questione della VIA (per il momento riconosciuta fondata dalle ordinanza della magistratura vedremo il merito) e cioè la questione che sia gli interventi di dragaggio anche ai fini di bonifica che le vasche di colmata per il trattamento dei fanghi derivati dal dragaggio sono sottoponibili quanto meno a procedura di verifica ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale. Come afferma lo stesso DM 471 se il progetto di bonifica è sottoponibile a VIA prima ci vuole la procedura di verifica e/o il giudizio di VIA e poi si può andare ad attuare la procedura di approvazione definitiva del progetto ai sensi del già citato Decreto e dell'articolo 17 del Decreto Ronchi. 
Queste sono le questioni a cui le amministrazioni locali, regionali e nazionali dovrebbero dare risposta senza prendersela con gli ambientalisti. 
Prendetevela semmai con chi avvalla, propone progetti e procedure illegittime stoppate dalla magistratura non dagli ambientalisti o dai loro legali. 
Il modo di affrontare la questione lanciando allarmismi infondati porta acqua al mulino di chi vuole cercare la forzatura anche normativa sulla questione delle bonifiche.
Abbiamo l'impressione che qualcuno voglia ripetere la storia del decreto legge che modificò la normativa sugli scarichi termici in mare, aggirando l'ostacolo invece che risolvere le questioni secondo quanto prescrivono le leggi dello Stato.

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