| :: Comunicato stampa, 04/11/2002 |
Spett. Secolo XIX
Redazione della Spezia |
| Avendo letto le dichiarazioni che il Presidente della Autorità Portuale della Spezia ha rilasciato nell'edizione di ieri ed in vista della Conferenza dei Servizi della prossima settimana presso il Ministero dell'Ambiente, Legambiente ritiene necessarie alcune precisazioni anche al fine di ribadire il punto di vista del movimento ambientalista, sotto il profilo tecnico giuridico, che verrà rappresentato proprio nella suddetta Conferenza. |
| 1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 31/7/2002 n. 179 (Disposizioni in materia ambientale) sono state trasferite alle Regioni solo le competenze relativa al rilascio delle autorizzazioni agli interventi di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta. La regione prima di rilasciare la suddetta autorizzazione dovrà acquisire il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e dovrà informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. |
| 2. Restano allo Stato le competenze in materia di approvazione dei progetti di dragaggio a cominciare dal ruolo del Consiglio dei Lavori Pubblici ex comma 9 articolo 5 della legge quadro sui porti. |
| 3. L'area interessata dal dragaggio rientra nella perimetrazioni del sito di bonifica di Pitelli per questo qualsiasi progetto non solo di dragaggio ma anche di immersione dovrà passare attraverso la procedura speciale prevista per i siti come quello in esame dalla legge 426/1998 e sotto il profilo dell'istruttoria tecnica dal DM 471/1999. La procedura in questo caso anche per i progetti di messa in sicurezza, come quello del canale di cui parla Bucchioni nella sopra citata intervista, prevede l'approvazione del Ministero dell'Ambiente d'intesa con la Regione interessata attraverso apposita Conferenza dei servizi decisoria preceduta dalla Conferenza istruttoria a cui partecipano anche gli enti locali, Conferenza presieduta dal dirigente del Servizio Rifiuti e Bonifiche del Ministero dell'Ambiente. |
| 4. Il progetto fino ad ora presentato dalla Autorità Portuale è in palese contrasto con l'allegato 3 al DM 471/1999 ( criteri generali per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale; per le misure di sicurezza e messa in sicurezza permanente) In particolare il progetto in esame non rispetta quanto richiesto dal predetto allegato 3 per gli interventi di messa in sicurezza di emergenza alle lettere seguenti : " e) presentare una dettagliata analisi comparativa delle diverse tecnologie di bonifica applicabili al sito in esame, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'area, in termini di efficacia nel raggiungere gli obiettivi finali, concentrazioni residue, tempi di esecuzione, impatto sull'ambiente circostante degli interventi; questa analisi deve essere corredata da un'analisi dei costi delle diverse tecnologie ; f) le alternative presentate dovranno permettere di comparare l'efficacia delle tecnologie anche in considerazione della riduzione della gestione a lungo termine delle misure di sicurezza, dei relativi controlli e monitoraggi "Come è noto infatti il progetto della Autorità Portuale ha scelto a priori senza la suddetta analisi comparativa la tecnica tradizionale della benna . Si ricorda che la stessa legge quadro sui porti 84/1994 alla lettera m) comma 3 articolo 8 afferma che anche in caso di interventi urgenti di escavazione deve essere rispettata la normativa sulla tutela ambientale che in questo caso è quella sopra citata del DM 471/1999 . Quindi se la Conferenza dei Servizi presso il Ministero dell'Ambiente dovesse approvare l'attuale versione del progetto di dragaggio del canale commetterebbe una palese illegittimità impugnabile in sede di giurisdizione amministrativa. |
| 5. Ad avviso degli scriventi il progetto di dragaggio è altresì sottoponibile a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale ai sensi della legge regionale 38/1998 allegato 3 lettera 10J ed in coerenza con le direttive della UE e le sentenze della Corte di Giustizia in materia di verifica della sottoponibilità a VIA delle opere a rilevante e irreversibile impatto ambientale. Il giudizio di VIA è propedeutico a qualsiasi autorizzazione , quindi senza la VIA qualsiasi conclusione della Conferenza dei Servizi più volte citata sarebbe illegittima e quindi impugnabile di fronte alla giurisdizione amministrativa e disapplicabile da qualsiasi Pubblica Amministrazione interessata in primo luogo dalla Regione. |
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