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:: Comunicato Stampa, 16/12/05
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Diamo seguito ad approfondimento giuridico a firma di Marco Grondacci dal quale si evince che, contrariamente a quanto affermato dall'On Banti il quale ipotizza un declassamento del sito in base al Testo Unico di prossima adozione da parte del governo, il sito nazionale di Pitelli è tutelato ed inserito a pieno titolo in quelli ad alta rilevanza ambientale.
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Ho letto le dichiarazioni dell'On Banti sulla nuova normativa che metterebbe in discussione anche il sito di bonifica nazionale di Pitelli . Mi pare che le dichiarazioni dell'ON . , siano, con tutto il rispetto, un poco superficiali sotto il profilo tecnico giuridico. Infatti i siti di interesse nazionale sono stati istituiti con legge 426/1998 articolo 1 comma 4 quindi non con il dlgs 22/1997 c.d. decreto Ronchi.
Questa legge non viene abrogata dal Testo Unico ambiente di cui parla Banti (si saranno dimenticati ma così per il momento stanno le cose ). Inoltre l'articolo 264 comma 1 lettera 1 del nuovo Testo Unico tiene in vigore i decreti attuativi del vecchio (ma per il momento ancora in vigore) decreto Ronchi. |
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Ciò significa che il combinato disposto della legge 426/1998 e del DM 471/1999 (norme tecniche e procedurali sulle bonifiche) lasciano impregiudicata la situazione. Per cui fino a nuovi decreti tecnici non cambia nulla e non penso che questi verranno emanati in questa legislatura.
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Inoltre e a prescindere da quanto sopra il criterio, introdotto dal nuovo TU, sulla interregionalità dei siti di interesse nazionale è elencato come uno dei tanti altri criteri quindi sarà tutto da vedere se non potranno (quando e se il TU entrerà in vigore) essere creati siti nazionali anche di livello regionale.
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Ricordo che la ratio per cui vennero istituiti i siti nazionali non era tanto l'estensione territoriale degli stessi (anche perchè come è noto l'inquinamento non conosce confini amministrativi) ma piuttosto la gravità e complessità dell''inquinamento del sito, gravità e complessità che potevano richiedere interventi non limitabili a livello locale e regionale.
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Questa filosofia viene ripresa anche dal nuovo TU basti vedere tutti gli altri criteri per definire i siti come nazionali come quelli delle lettere c) e d) articolo 252 sul rilevante rischio sanitario e ambientale e sul rilevante impatto socio economico dell'inquinamento presente nel sito.
Cordiali Saluti,
Marco Grondacci
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